Marzo 20, 2025 Credito d'imposta Mezzogiorno / NEWS 0 Comment

CREDITO D’IMPOSTA MEZZOGIORNO:

CHIARIMENTI SULLA RIDETERMINAZIONE DELL’INVESTIMENTO

Con la Risposta ad Interpello n.37 del 18 febbraio 2025, l’Agenzia delle entrate affronta i dubbi inerenti le modalità operative per la correzione degli gli importi degli investimenti precedentemente inseriti nella Comunicazione CIM17 ed approvati ma poi oggetto di una variazione a seguito della restituzione parziale dei beni acquisiti.

L’istante è una società che acquista un complesso di macchinari e attrezzature commerciali nuovi da inserire all’interno di un progetto di investimento destinato ad una struttura produttiva ubicata nel Mezzogiorno; le spese in rassegna vengono sostenute nel periodo intercorrente tra il 29.04.22 ed il 29.12.22 e la richiesta di beneficio fiscale viene presentata, tramite apposito modello CIM17, in data 18.12.23 e regolarmente autorizzata in data 07.02.24.

A seguire, la società, in data 25.06.24, restituisce al medesimo fornitore una parte della fornitura con contestuale emissione di una fattura di vendita e pertanto chiede all’Agenzia come effettuare la modifica degli importi relativi al credito spettante alla luce dello scarto della comunicazione, inviata con un nuovo modello CIM 17, in rettifica di quello precedente.

Sul caso presentato, l’Agenzia ricorda che il credito va rideterminato nel caso in cui i beni, entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, sono dismessi, ceduti a terzi o destinati ad altri fini o ad altre strutture produttive. Considerando quindi che la società, in data 25 giugno 2024, ha venduto parte degli investimenti effettuati nel 2022, l’Agenzia precisa che, escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni ceduti, l’importo delle spese affrontate e del credito riconosciuto si riduce in automatico e senza dover rettificare il Modello CIM17 già inviato alle Entrate. La richiamata regola ex art. 1, comma 105, L.n.208/2015 si applica pertanto anche nel caso in cui la cessione dei beni acquistati con il credito d’imposta avviene nei confronti dello stesso fornitore, risultando così necessaria la correlata rideterminazione.

Sdoganato il punto precedente, l’Agenzia fornisce le istruzioni sulla corretta indicazione del credito nella dichiarazione dei redditi dell’impresa, in linea con le indicazioni fornite nella circolare n. 34/2016. Nel dettaglio “il credito di imposta deve essere indicato nel quadro RU del modello di dichiarazione relativo al periodo di imposta nel corso del quale il credito stesso è maturato (i.e., il periodo di imposta in cui sono stati realizzati gli investimenti agevolati), nonché nel quadro RU dei modelli di dichiarazione relativi ai periodi di imposta nel corso dei quali il credito viene utilizzato in compensazione”.

Riassumendo, l’Agenzia chiarisce che: il credito si riduce automaticamente in base al valore dei beni ceduti e senza necessità di rettificare il modello CIM17; l’importo corretto del credito deve essere indicato nel quadro RU della dichiarazione dei redditi relativa all’anno di maturazione del credito; in caso di errore nell’indicazione del credito, è possibile correggere il dato mediante una dichiarazione integrativa “a sfavore”, secondo l’art. 2, comma 8, del DPR 322/1998.

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