Luglio 26, 2024 Credito d'Imposta R&S&I&D / NEWS 0 Comment

LA R&S IN UN PROGETTO DI SVILUPPO DI UN NUOVO PRODOTTO

Il Decreto Direttoriale MIMIT del 04.07.2024 ha reso pubbliche le Linee Guida per la corretta applicazione del credito d’imposta RSI&D, offrendo in tal modo un punto di riferimento per le imprese circa il corretto inquadramento delle attività legate alla fruizione del beneficio fiscale in commento.

Da questo punto di vista infatti, il Manuale di Frascati stabilisce che un’attività di R&S, per esser concepita tale, deve soddisfare cinque criteri fondamentali: deve essere nuova, creativa, incerta, sistematica, trasferibile e/o riproducibile. I cinque i criteri devono essere soddisfatti ogniqualvolta venga intrapresa un’attività di R&S su base continuativa oppure occasionale. L’attività R&S si sostanzia in un complesso di azioni tese alla risoluzione di problematiche tecnico-scientifiche non affrontabili con le conoscenze del momento e capaci pertanto di generare un passo migliorativo rispetto allo stato dell’arte ed un incremento dello stock di saperi a disposizione della comunità.

Per raggiungere tale obiettivo, la ricerca e sviluppo può declinarsi nelle seguenti tre tipologie di attività: ricerca di base, ricerca applicata e sviluppo sperimentale. In dettaglio:

  • la ricerca di base consiste in un lavoro sperimentale o teorico intrapreso principalmente per acquisire nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e fatti osservabili;
  • la ricerca applicata parte dal patrimonio di conoscenze disponibili e valuta la loro estensione al fine di risolvere problemi reali, conferisce concretezza alle idee ed i risultati sono destinati ad essere suscettibili di possibili applicazioni a prodotti, operazioni, metodi o sistemi; la ricerca applicata si sostanzia in iniziative progettuali tese ad esplorare i risultati di un programma di ricerca di base e valutarne i possibili usi dei risultati;
  • lo sviluppo sperimentale è un lavoro sistematico in cui le conoscenze maturate nella ricerca e nell’esperienza vengono effettivamente testate nell’ambito di applicazioni specifiche finalizzate alla creazione di nuovi prodotti o processi ovvero al miglioramento di prodotti o processi esistenti.

Partendo da tali distinzioni, le Linee guida ministeriali sottolineano come il concetto di sviluppo sperimentale non vada confuso con quello di sviluppo del prodotto, inteso come processo globale teso a portare un nuovo prodotto sul mercato. In questa prospettiva, lo sviluppo sperimentale è solo una delle fasi del processo di sviluppo del prodotto ed in particolare rappresenta lo step in cui si generano nuove conoscenze e si conclude l’applicabilità dei sopracitati criteri di ricerca e sviluppo .

L’attività di R&S può variare a seconda del settore, dell’industria e delle specifiche del progetto ma di solito comprende le seguenti fasi:

  • ideazione e concepimento: durante questa fase si procede all’identificazione di nuove idee e concetti innovativi; si possono esplorare nuove tecnologie, materiali o approcci per risolvere una particolare esigenza o soddisfare una richiesta di mercato a cui al momento non è possibile dare una risposta per l’esistenza di un problema scientifico o tecnologico sulla base dello stato dell’arte;
  • studio di fattibilità: viene valutata la possibilità e la convenienza di trasformare le idee in soluzioni praticabili; questa fase può coinvolgere analisi di mercato, valutazioni tecniche preliminari e stime di costi;
  • progettazione concettuale: si lavora per definire in modo più dettagliato le soluzioni proposte, identificando requisiti tecnici, specifiche di progetto e vincoli;
  • ricerca di base e applicata: in parallelo al processo di progettazione, possono essere avviate attività di ricerca di base e applicata per acquisire le conoscenze necessarie e sviluppare le competenze fondamentali per il progetto;
  • sviluppo sperimentale: una volta che le idee sono più solide, si vengono realizzati prototipi e campioni iniziali per testare e validare le soluzioni proposte.

L’attività di R&S trova, infine, il suo traguardo finale nella progettazione, costruzione e collaudo di un prototipo, definito quale modello originale costruito per includere tutte le caratteristiche tecniche e prestazionali del nuovo prodotto; una volta che sono state apportate le modifiche necessarie al prototipo e le prove sono state completate in modo soddisfacente, si raggiunge la fine delle attività di ricerca e sviluppo, ma non necessariamente la fine delle attività di sviluppo di un nuovo prodotto, che generalmente comprendono ulteriori attività di fine tuning, scale up, commercializzazione, ecc., non eligibili al credito di imposta.

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