Gennaio 24, 2025 Credito d'Imposta Beni Strumentali / NEWS 0 Comment

LEGGE DI BILANCIO 2025:

LE NOVITÀ SUL PIANO TRANSIZIONE 4.0

La Legge di bilancio 2025 ha introdotto, a seguito di un apposito emendamento, rilevanti modifiche al Piano Transizione 4.0 così come disciplinato dalla L.n.178/2020 e che prevedeva un sostanziale distinguo tra i beni strumentali materiali tecnologicamente avanzati ex All.A della L.n. 232/2016 e i beni strumentali immateriali funzionali ai processi di trasformazione 4.0 ex All. B della medesima legge.

La misura in rassegna operava, fino alla precedente legge di bilancio, con un orizzonte temporale esteso fino al 2025 ovvero entro il 30 giugno 2026 a condizione che, entro la data del 31 dicembre 2025, il relativo ordine risultasse accettato dal venditore e fosse avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Con riferimento alle aliquote da applicarsi, il credito d’imposta per i beni strumentali materiali 4.0 era stato prorogato nella misura del 20% per investimenti fino a 2,5 milioni, 10% per la quota tra 2,5 e 10 milioni, 5% per la quota oltre 10 milioni e comunque fino a 20 milioni; i beni immateriali invece hanno visto una riduzione dell’aliquota fino al 10%.

Venendo quindi alle novità dell’anno in corso, l’art. 1 c. 445 della L.n. 207/2024 chiude in anticipo il credito d’imposta 4.0 relativo ai beni immateriali che, ai sensi dell’art. 1 c. 1058-ter L. 178/2020, godeva di un periodo di vigenza ancora per tutto il 2025 ed anche, in presenza del suindicato acconto, fino al 30 giugno 2026. Il citato comma 1058-ter viene infatti abrogato.

Altra novità riguarda l’introduzione di un limite di spesa complessivo riguardante gli investimenti. In particolar modo, il comma 446 stabilisce che il credito d’imposta per i beni materiali 4.0 sia riconosciuto, per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, nel limite di spesa di 2.200 milioni di euro. Tale limite non opera in relazione agli investimenti per i quali entro la data di pubblicazione dell’attuale Legge di bilancio, ossia il 31 dicembre 2024, il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

A seguire, il comma 447 stabilisce una procedura finalizzata al rispetto dei suindicati limiti di spesa e prevede l’impegno dell’impresa a trasmettere al Mimit una comunicazione concernente l’ammontare delle spese sostenute e del relativo beneficio fiscale maturato; il modello da utilizzare è quello introdotto con il Decreto direttoriale 24 aprile 2024.

Infine, il comma 448 definisce una procedura di monitoraggio della fruizione dei crediti d’imposta e che vede il Mimit impegnato a trasmettere all’Agenzia delle Entrate, nel rispetto dell’ordine cronologico di ricevimento delle comunicazioni, l’elenco delle imprese beneficiarie con l’ammontare del relativo credito d’imposta utilizzabile in compensazione. Al raggiungimento dei limiti di spesa previsti, il Ministero ne darà immediata comunicazione al fine di sospendere l’invio delle richieste per la fruizione dell’agevolazione.

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