
PATENT BOX:
L’IDONEITÀ DEL SET DOCUMENTALE
Nella disciplina del nuovo Patent Box, la predisposizione della documentazione idonea si configura come mera facoltà del contribuente, alla quale si riconduce la possibilità per lo stesso di usufruire della misura premiale della Penality Protection, consistente nella disapplicazione della sanzione per infedele dichiarazione.
La mancata predisposizione della documentazione idonea, di contro, non comporta la preclusione all’accesso al nuovo regime Patent box, ma in caso di recupero a tassazione, in tutto o in parte, della maggiorazione dedotta dal contribuente, non trova applicazione la richiamata esimente sanzionatoria.

Ciò premesso, il Punto 11 del Provvedimento attuativo prot. n. 48243/2022, così come modificato dal Provvedimento prot. n. 52642 del 24.02.23, concerne due ipotesi di inidoneità della documentazione.
La prima fattispecie riguarda l’ ipotesi di inefficacia formale e riconducibile alla mancata apposizione, da parte del legale rappresentante del contribuente o da un suo delegato, della firma elettronica con marca temporale da apporre entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi. In questo caso, il set documentale predisposto è totalmente inefficace ma non inficia tuttavia la spettanza dell’agevolazione, bensì soltanto la possibilità di usufruire della penality protection.
La seconda fattispecie riguarda l’ipotesi di inefficacia sostanziale. A tal proposito, la normativa richiamata statuisce che “la documentazione è considerata idonea in tutti i casi in cui la stessa fornisca agli organi di controllo i dati e gli elementi necessari per riscontrare la corretta determinazione della maggiorazione”; tale circostanza presuppone quindi un’attività di riscontro ed un conseguente giudizio formulato dagli organi di controllo, i quali devono accertarsi che il set documentale esibito abbia fornito, nel complesso, “un’informazione chiara, completa e conforme alle disposizioni contenute nel Provvedimento medesimo”.
Smarcata pertanto la regolarità della documentazione da un punto di vista formale, sulla documentazione predisposta e firmata sarà possibile intervenire mediante un’apposita dichiarazione integrativa. Anche quest’ultima dovrà naturalmente esser firmata dal legale rappresentante, ovvero da un suo delegato, mediante firma elettronica con marca temporale da apporre entro la data di presentazione della dichiarazione integrativa stessa.

Per quanto concerne esclusivamente il 2021, quale primo periodo d’imposta di applicazione del nuovo regime Patent Box, la normativa stabilisce infine che i contribuenti hanno sei mesi di tempo per apporre la firma elettronica con marca temporale sulla documentazione idonea al fine di usufruire della Penalty Protection; tale periodo decorre dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, sia nel caso in cui quest’ultima avvenga nei termini ordinari e sia nei casi di presentazione tardiva o integrativa/sostitutiva, da presentare quest’ultima nei primi 90 giorni dalla scadenza del termine ordinario.
Pertanto, con riferimento alle opzioni effettuate nel modello Redditi 2022, l’adempimento deve essere effettuato entro la fine di maggio 2023, in caso di dichiarazione presentata nei termini ordinari, ovvero entro la fine di agosto 2023 in caso di dichiarazione tardiva o integrativa/sostitutiva.