
TRANSIZIONE 5.0
LE NOVITà DELLA LEGGE DI BILANCIO 2025
La Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di bilancio 2025), commi 427-429, ha apportato significative modifiche al Piano Transizione 5.0 e prevede che tali disposizioni si applichino agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2024 e che, con specifico riferimento agli incrementi delle aliquote del credito d’imposta, la loro fruizione sia subordinata ad una comunicazione del GSE nei limiti delle risorse destinate al finanziamento della misura.
Di seguito, il dettaglio.

Partendo dal comma 427, questo contiene delle disposizioni che modificano l’art. 38 del Decreto Legge 2 marzo 2024, n. 19; in particolare:
- la lettera a) modifica il comma 2 e prevede la possibilità di riconoscere il beneficio fiscale, in alternativa alle imprese, anche alle società di servizi energetici (ESCo) certificate da organismo accreditato per i progetti di innovazione effettuati presso l’azienda cliente;
- la lettera b) modifica il comma 5 e dispone l’incremento della maggiorazione della base di calcolo per quanto concerne il credito d’imposta riconosciuto a valere sui moduli fotovoltaici, prodotti negli Stati membri dell’Unione europea, ed in particolare: al 130% del costo per i moduli fotovoltaici con un’efficienza almeno pari al 21,5 %, aspetto agevolativo non previsto nella versione precedente della normativa; al 140%, anziché al precedente 120%, per i moduli fotovoltaici caratterizzati da un’efficienza, a livello di cella, almeno pari al 23,5%; al 150%, in luogo del precedente 140%, per i moduli con un’efficienza di cella almeno pari al 24,0%;
- le successive lettere c), d), e) dispongono la riduzione da tre a due soglie di investimento e che ora diventano fino a 10 mln e da 10 mln a 50mln, con il primo scaglione che eredita le aliquote del vecchio primo scaglione fino a 2,5 mln;
- la lettera f) integra il comma 9 del medesimo art. 38 e prevede che, per le società di locazione operativa, il risparmio energetico conseguito possa essere verificato rispetto ai consumi energetici della struttura o del processo produttivo del noleggiante ovvero, in alternativa, del locatario;
- la lettera g) introduce i due nuovi commi 9-bis e 9-ter all’art. 38 che forniscono le seguenti indicazioni, ai fini del calcolo della riduzione dei consumi energetici. Il comma 9-bis semplifica la verifica e la correlata certificazione della riduzione dei consumi energetici per le imprese; in particolare la certificazione rimane sempre un adempimento obbligatorio ma, nel caso del bene obsoleto 4.0, interamente ammortizzato da almeno 24 mesi alla data di presentazione della comunicazione di accesso al beneficio, e successivamente sostituito con uno più performante dal punto di vista dell’efficienza energetica, è possibile assumere di default una riduzione dei consumi pari al 3% o 5%, a seconda che si tratti di una struttura produttiva o di un processo, prevista dalla prima classe di risparmio energetico dell’incentivo. Il comma 9-ter statuisce che la riduzione dei consumi energetici si considera altresì conseguita nei casi di progetti di innovazione realizzati per il tramite di una società di servizi energetici (ESCo) a fronte della sottoscrizione di un contratto di EPC (Energy Performance Contract) nel quale sia espressamente previsto l’impegno a conseguire il raggiungimento di una riduzione dei consumi energetici differenziata a seconda che si faccia riferimento alla struttura produttiva o ai processi produttivi interessati dall’investimento;
- la lettera h) modifica il comma 18 dell’art. 38 e prevede la cumulabilità del credito d’imposta Transizione 5.0 con il credito ZES unica – Mezzogiorno e quello per la Zona Logistica Semplificata (ZLS); il beneficio fiscale è altresì cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto; il credito d’imposta è anche cumulabile con ulteriori agevolazioni previste nell’ambito dei programmi e strumenti dell’Unione europea nel rispetto del divieto del doppio finanziamento a valere sulle medesime spese.

Il comma 428 dispone che le novità contenute nel comma 427 si applicano a tutti gli investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2024.
Infine, il comma 429, prevede la possibilità di fruire degli incrementi delle suindicate aliquote del credito d’imposta subordinatamente all’invio di apposita comunicazione del GSE e nei limiti delle risorse destinate al finanziamento della misura.