Febbraio 20, 2025 Credito d'Imposta R&S&I&D / NEWS 0 Comment

CREDITO RICERCA & SVILUPPO:

OBBLIGATORIETÀ DEL PARERE DEL MISE E VALORE DELLA PERIZIA TECNICA

Con il presente contributo editoriale, si vuole tornare sull’annosa questione legata alle numerose complessità interpretative del credito d’imposta in ricerca e sviluppo quale misura di agevolazione fiscale caratterizzata spesso da una normativa di non sempre immediata applicazione e che ha causato diversi problemi a danno dei contribuenti soprattutto per quanto concerne il loro rapporto col fisco.

A tal proposito, come ormai ben noto, vi sono state numerose pronunce da parte di un cospicuo filone giurisprudenziale verso la condotta ispettiva posta in essere dall’Agenzia delle Entrata e che, tra i vari ammonimenti, è risultata, in diverse occasioni, deficitaria del necessario coinvolgimento del MiSe, a fronte del tecnicismo della materia.

Riprendendo quest’ultimo argomento, si vuole condividere la recente Sentenza n. 131/2024 della Corte di Giustizia di primo grado di Rimini. Oggetto della vicenda è una società destinataria di un atto di recupero a valere su di un credito d’imposta R&S maturato per gli anni 2017 – 2019. Anche in quest’occasione, l’AdE, pur riconoscendo che la contribuente abbia effettivamente sostenuto i costi legati al progetto, sostiene la non spettanza del beneficio fiscale in quando l’iniziativa risulterebbe non conforme ai requisiti mutuati dal Manuale di Frascati; a tale conclusione, il fisco perviene senza richiedere il preventivo coinvolgimento del Mise.

La società ricorrente, da canto suo, deposita in giudizio la perizia asseverata dell’ingegnere, quest’ultimo altresì soggetto abilitato iscritto all’albo dei certificatori di cui al DPCM 15 settembre 2023, e che certifica l’idoneità del progetto rispetto al sopracitato manuale.

La sentenza in rassegna annulla così l’atto impugnato adducendo le seguenti considerazioni. Innanzitutto, viene chiarito, anche in tal caso, che “Proprio in considerazione dell’elevato tasso di tecnicismo che caratterizza le valutazioni in ordine alla ammissibilità del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo il comma 2 dell’art. 8 del decreto attuativo attribuisce all’Agenzia delle Entrate la facoltà di richiedere al Ministero dello sviluppo economico di esprimere il proprio parere, non potendo con tutta evidenza l’Agenzia delle entrate rivendicare dirette conoscenze di natura tecnico-scientifica tali da consentire una congrua valutazione circa la rispondenza delle attività di ricerca e sviluppo ai parametri normativamente previsti per la fruizione del credito d’imposta: motivo per il quale le argomentazioni espresse nell’atto impositivo, in mancanza di un parere tecnico emesso dall’organo a ciò preposto…..appaiono intrinsecamente insufficienti a legittimare la pretesa impositiva”.

In secondo luogo, i giudici valorizzano il comportamento proattivo della contribuente che, al fine di provare in giudizio i presupposti che costituiscono il fondamento del diritto maturato sul beneficio fiscale, non solo ha fornito tutta la documentazione inerente l’attività di progettazione ma si è anche procurata una certificazione da parte di un soggetto iscritto all’albo dei certificatori e che va a qualificare l’iniziativa come conforme alle linee guida riportate nel Manuale di Frascati e nel Manuale di Oslo. A fronte tale preparazione, viene quindi rilevato un approccio, da parte del fisco, che risulta non essere supportato, nei contenuti, da idonee relazioni e pareri di soggetti muniti dell’adeguata preparazione tecnica.

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