Gennaio 30, 2025 Credito d'Imposta R&S&I&D / NEWS 0 Comment

LEGGE DI BILANCIO 2025 E RIVERSAMENTO CREDITO R&S:

L’ATTESO CONTRIBUTO IN C/CAPITALE

L’istituto del riversamento spontaneo, introdotto con l’art. 5 del DL 146/2021, prevede una forma di sanatoria volta a regolarizzare, senza l’applicazione di sanzioni e interessi,  le indebite compensazioni del credito R&S ex art. 3 del DL n. 145 del 2013 limitatamente alle spese sostenute ma ritenute non agevolabili nel periodo 2015 – 2019. Lo strumento risulta attivabile anche nei casi in cui l’indebito utilizzo in compensazione sia già stato accertato con un atto di recupero crediti ovvero con altri provvedimenti impositivi, purché non divenuti definitivi alla data del 22 ottobre 2021; per converso, se gli atti impositivi sono divenuti definitivi entro tale data, il contribuente non potrà utilizzare la sanatoria.

Non da ultimo, il corretto perfezionamento della procedura di riversamento esclude anche eventuali condanne penali a carico del contribuente per il reato di indebita compensazione ma naturalmente i contribuenti devono aver commesso in buona fede degli errori nella della determinazione del credito d’imposta. La conversione in legge del D.l. 39/2024 ha previsto lo slittamento del termine al 31 ottobre 2024 per poter effettuare la comunicazione di riversamento.

Orbene, la Legge di Bilancio 2025, ai sensi dell’ art. 1, commi 458-460, ha previsto lo stanziamento di una somma complessiva di 250 milioni di euro, spalmati in 4 anni, da riconoscere, come contributo in conto capitale al verificarsi dei seguenti presupposti: i) l’aver percepito, senza averne totalmente o parzialmente diritto, un credito d’imposta R&S di cui all’art. 3 del DL n. 145 del 2013; ii) l’aver aderito alla procedura di riversamento spontaneo ex art. 5, commi da 7 e 12, del D.L. n. 146 del 2021. Le modalità di erogazione del contributo, le percentuali e la rateizzazione dello stesso, saranno stabilite mediante decreto emanato, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della disposizione, dal Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e quindi entro il 2 marzo prossimo.

Di seguito, il testo: “458. Ai  soggetti  che  hanno  fruito  del  credito  d’imposta  per investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all’articolo 3 del  decreto-legge  23  dicembre  2013,  n.  145,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 21  febbraio  2014,  n.  9,  e  che  hanno presentato  richiesta  di  accesso  alla  procedura  di  riversamento spontaneo entro il 31 ottobre 2024, ai sensi dell’articolo  5,  commi da 7 a 10, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, è  riconosciuto un contributo in conto capitale commisurato, in  misura  percentuale, all’importo del credito oggetto di riversamento spontaneo, nel limite di spesa di cui al comma 460 del presente articolo.  459. Le  modalità  di  erogazione,  la  misura  percentuale  e  la rateizzazione del contributo sono stabilite, con decreto del Ministro delle imprese e del made  in  Italy,  di  concerto  con  il  Ministro dell’economia e delle finanze,  da  adottare  entro  sessanta  giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.   460. Per le finalità di cui al comma 458 nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy è istituito un fondo con una dotazione finanziaria di 60 milioni di euro per l’anno  2025, di 50 milioni di euro per l’anno 2026, di  80  milioni  di  euro  per l’anno 2027 e di 60 milioni di euro per l’anno 2028”.

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