
PNRR E SISTEMA DEI CONTROLLI
Le ingenti risorse stanziate attraverso il PNRR si scontrano ad oggi con una diffusa difficoltà socioeconomica da parte del tessuto imprenditoriale del paese e tale condizione apre sempre rischiosi scenari di malsani interessi da parte della criminalità che ne vede un’occasione di illecito arricchimento. Accanto all’aspetto dell’ammontare dello stanziamento economico si aggiunge quello strettamente procedurale che vede l’erogazione dei finanziamenti attraverso il ricorso a procedure di partecipazione a bandi ed avvisi pubblici mediante la presentazione d’istanze progettuali che dovranno esser opportunamente valutate. Il quadro descritto necessita pertanto l’implementazione di un adeguato sistema di compliance e controlli che vada a presidiare il processo di erogazione delle risorse in tutte le sue fasi, in modo da intercettare possibili illeciti già sul nascere.
Il sistema di presidi e controlli implementato per il PNRR trova anzitutto la sua genesi nell’art. 22 del Regolamento UE 2021/241. Il dettato normativo statuisce che il processo di attuazione del PNRR viene affidato a ciascuno Stato Membro, il quale deve dotarsi di un apposito sistema di controllo capace di tutelare gli interessi finanziari dell’Unione e prevenire ovvero individuare efficacemente il verificarsi di possibili illeciti di frode e corruzione. Nel fare ciò, le Linee Guida della Commissione Europea di gennaio 2021 “Commission staff working document guidance to Member States Recovery and Resilience Plans – Part 1 – SWD(2021) 12 final del 22.01.2021” invitano gli Stati Membri ad avvalersi dei sistemi di gestione e controllo nazionali già esistenti e dei relativi organismi, come quelli utilizzati per altri fondi dell’UE.

Viene quindi richiesta l’implementazione dei cosiddetti sistemi di gestione e controllo (Si.Ge.Co.), quale documento adottato dalle amministrazioni centrali che descrive gli strumenti e le procedure poste in essere per la gestione e il controllo degli investimenti e delle riforme previsti del Piano e risponde all’esigenza di assicurarne l’efficace attuazione, la regolarità e la correttezza.
In Italia, gli orientamenti comunitari sono stati recepiti nel nostro ordinamento con il D.L. 31 maggio 2021, n. 77 recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” (convertito dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108) in cui viene predisposta l’implementazione di un meccanismo di controllo basato sulla combinazione di controlli ordinari, previsti dall’ordinamento amministrativo vigente, e controlli specifici per il PNRR ed afferenti ad ogni singola struttura coinvolta nella gestione del flusso di risorse.
Come ampiamente descritto nelle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR allegate alla Circolare del Ministero dell’economia e delle finanze n. 9 del 10 febbraio 2022, la struttura di governance delineata per la gestione del PNRR prevede da un lato le amministrazioni centrali (i Ministeri e le strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri) quali soggetti titolari dell’attuazione delle riforme e degli investimenti del PNRR e dall’altro Regioni, Comuni ed enti territoriali quali soggetti attuatori chiamati alla realizzazione concreta degli interventi.

La gestione del PNRR, infatti, verrà implementata essenzialmente attraverso due meccanismi:
- modalità di attuazione c.d. “a titolarità”, in cui l’amministrazione centrale titolare di interventi, attraverso le proprie strutture preposte, opera direttamente ed è responsabile degli adempimenti connessi alla realizzazione dell’investimento o della riforma;
- modalità di attuazione c.d. “a regia”, in cui i progetti rientrano nella titolarità di altri organismi pubblici o privati selezionati dalle amministrazioni centrali secondo modalità e strumenti amministrativi ritenuti più idonei dalle stesse (ES: avvisi pubblici, manifestazioni di interesse), in base alle caratteristiche dell’intervento da realizzare e in linea con quanto indicato nel PNRR.
Nel dettaglio, i soggetti coinvolti sono i seguenti:
- I SOGGETTI ATTUATORI di cui all’ art. 1 comma 4, lett. o) del DL 31 maggio 2021 n. 77 sono i soggetti pubblici o privati che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dal PNRR.
- Le AMMINISTRAZIONI CENTRALI TITOLARI DI INTERVENTI PNRR di cui all’ art. 8 del DL 31 maggio 2021 n. 77 sono i Ministeri e le strutture dipartimentali della Presidenza del Consiglio dei Ministri; questi soggetti provvedono al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo.
- Il SERVIZIO CENTRALE PER IL PNRR di cui all’ art. 6 del DL 31 maggio 2021 n. 77 e che svolge compiti di coordinamento operativo, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR.
- L’ UNITÀ DI AUDIT di cui all’ art. 7 del DL 31 maggio 2021 n. 77 e che mette in atto specifiche procedure, coerenti con gli standard ed i principi di audit internazionalmente riconosciuti, finalizzate provvede, anche in collaborazione con le amministrazioni centrali, la predisposizione e l’attuazione del programma di valutazione in itinere ed ex post del PNRR.