Ottobre 28, 2024 Credito d'Imposta R&S&I&D / NEWS 0 Comment

RIVERSAMENTO DEL CREDITO R&S:

PROPOSTA DI CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE IN CASO DI ADESIONE ALLA PROCEDURA

Il 31 ottobre 2024 è data ultima per aderire alla procedura di riversamento spontaneo dei crediti ricerca e sviluppo. Affrontato in diversi contributi editoriali, l’istituto in rassegna consiste in una procedura che  offre la possibilità di regolarizzare, senza l’irrogazione delle sanzioni e l’applicazione degli interessi, gli indebiti utilizzi in compensazione del credito di imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo ex art. 3 del D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, fruiti in compensazione fino al 22 ottobre 2021.

Lo strumento risulta attivabile anche nei casi in cui l’indebito utilizzo in compensazione sia già stato accertato con un atto di recupero crediti ovvero con altri provvedimenti impositivi, purché non divenuti definitivi alla data del 22 ottobre 2021; per converso, se gli atti impositivi sono divenuti definitivi entro tale data, il contribuente non potrà utilizzare la sanatoria, mentre se gli atti risultano già notificati a tale data ma non sono definitivi, la sanatoria non è preclusa, tuttavia si dovrà procedere con il versamento dell’intero ammontare richiesto in unica soluzione, non essendo possibile aderire alla rateazione.

Non da ultimo, il corretto perfezionamento della procedura di riversamento esclude anche eventuali condanne penali a carico del contribuente per il reato di indebita compensazione ma naturalmente i contribuenti devono aver commesso in buona fede degli errori nella della determinazione del credito d’imposta. Per le sole violazioni commesse dopo il 1° settembre 2024,  il D.Lgs. 87/2024 prevede una riduzione delle sanzioni per indebite compensazioni, le quali passano al 70% per i crediti inesistenti,  anziché dal 100% al 200%, ed al 25% per quelli non spettanti, rispetto al precedente 30%.

Per quanto concerne le tempistiche di adesione alla procedura, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 123 del 28.05.2024 della Legge di conversione del 23.05.2024 n. 67 del D.L. 29 marzo 2024, n. 39, è stato nuovamente differito al 31.10.2024 il termine entro il quale è possibile effettuare la richiesta per il riversamento spontaneo, pur restando ferme le successive scadenze che sono:

  • versamento in unica soluzione o prima rata, il 16.12.2024;
  • versamento della seconda rata, il 16.12.2025;
  • versamento terza rata, il 16.12.2026.

Venendo alle ultime novità, l’art. 74 del Dddl Bilancio 2025 prevede un contributo in conto capitale per i soggetti che hanno fruito del credito d’imposta R&S e che hanno aderito alla procedura di riversamento dell’importo entro il 31 ottobre 2024. La bozza della manovra prevede che il contributo sia commisurato in termini percentuali a quanto riversato nei limiti massimi della spesa prevista; a tal proposito,  il Mimit andrà ad implementare un apposito fondo con una dotazione finanziaria di 60 milioni di euro per l’anno 2025, di 50 milioni di euro per l’anno 2026 e di 80 milioni di euro per l’anno 2027. E sarà sempre il medesimo ministero a definire, mediante apposito decreto da emanarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge, tutto ciò che attiene alle modalità di erogazione del contributo, le percentuali dello stesso e la sua rateizzazione.

Di seguito, si riporta l’articolo in commento ed attualmente i bozza:  “Art. 74. (Contributi per i soggetti che hanno aderito alla procedura per il riversamento del credito di imposta in ricerca e sviluppo) – 1. Ai soggetti che hanno fruito del credito d’imposta ricerca e sviluppo di cui all’articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, e che  hanno aderito alla procedura di riversamento dell’importo entro il 31 ottobre 2024, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 5 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, è riconosciuto un contributo in conto capitale commisurato in termini percentuali a quanto riversato, nel limite di spesa di cui al comma 3. 2. Le modalità di erogazione del contributo, le percentuali dello stesso e la sua rateizzazione sono stabilite, con decreto emanato, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente disposizione, dal Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. 3. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, un fondo con una dotazione finanziaria di 60 milioni di euro per l’anno 2025, di 50 milioni di euro per l’anno 2026 e di 80 milioni di euro per l’anno 2027”.

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