Marzo 25, 2025 Credito d'Imposta R&S&I&D / NEWS 0 Comment

RIVERSAMENTO DEL CREDITO R&S:

RIAPERTURA DEI TERMINI FINO AL 3 GIUGNO 2025

L’istituto del riversamento spontaneo consiste in una procedura che offre la possibilità di regolarizzare, senza l’irrogazione delle sanzioni e l’applicazione degli interessi, gli indebiti utilizzi in compensazione del credito di imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo ex art. 3 del D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, fruiti in compensazione fino al 22 ottobre 2021. Nella prima tornata, i contribuenti potevano presentare la domanda entro il 31 ottobre 2024 ed erano tenuti a effettuare il riversamento del credito compensato entro il 16 dicembre 2024.

A tal proposito, come ormai ben noto, vi sono state numerose pronunce da parte di un cospicuo filone giurisprudenziale verso la condotta ispettiva posta in essere dall’Agenzia delle Entrata e che, tra i vari ammonimenti, è risultata, in diverse occasioni, deficitaria del necessario coinvolgimento del MiSe, a fronte del tecnicismo della materia.

Riprendendo quest’ultimo argomento, si vuole condividere la recente Sentenza n. 131/2024 della Corte di Giustizia di primo grado di Rimini. Oggetto della vicenda è una società destinataria di un atto di recupero a valere su di un credito d’imposta R&S maturato per gli anni 2017 – 2019. Anche in quest’occasione, l’AdE, pur riconoscendo che la contribuente abbia effettivamente sostenuto i costi legati al progetto, sostiene la non spettanza del beneficio fiscale in quando l’iniziativa risulterebbe non conforme ai requisiti mutuati dal Manuale di Frascati; a tale conclusione, il fisco perviene senza richiedere il preventivo coinvolgimento del Mise.

La società ricorrente, da canto suo, deposita in giudizio la perizia asseverata dell’ingegnere, quest’ultimo altresì soggetto abilitato iscritto all’albo dei certificatori di cui al DPCM 15 settembre 2023, e che certifica l’idoneità del progetto rispetto al sopracitato manuale.

La sentenza in rassegna annulla così l’atto impugnato adducendo le seguenti considerazioni. Innanzitutto, viene chiarito, anche in tal caso, che “Proprio in considerazione dell’elevato tasso di tecnicismo che caratterizza le valutazioni in ordine alla ammissibilità del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo il comma 2 dell’art. 8 del decreto attuativo attribuisce all’Agenzia delle Entrate la facoltà di richiedere al Ministero dello sviluppo economico di esprimere il proprio parere, non potendo con tutta evidenza l’Agenzia delle entrate rivendicare dirette conoscenze di natura tecnico-scientifica tali da consentire una congrua valutazione circa la rispondenza delle attività di ricerca e sviluppo ai parametri normativamente previsti per la fruizione del credito d’imposta: motivo per il quale le argomentazioni espresse nell’atto impositivo, in mancanza di un parere tecnico emesso dall’organo a ciò preposto…..appaiono intrinsecamente insufficienti a legittimare la pretesa impositiva”.

L’art. 19, commi 5-9 del DL n. 25/2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 14 marzo 2025, riapre i termini per la procedura in rassegna, offrendo ai contribuenti la possibilità di regolarizzare la propria posizione mediante versamento che:

  • può essere effettuato in un’unica soluzione entro il 3 giugno 2025;
  • ovvero in tre rate di pari importo, di cui la prima da corrispondere entro il 3 giugno 2025 e le successive entro il 16 dicembre 2025 e il 16 dicembre.

A decorrere dal 4 giugno 2025, sulle rate successive alla  prima, sono dovuti gli interessi calcolati  al  tasso   legale; inoltre, nel caso in cui l’atto o il provvedimento impositivo, riferito a crediti per i quali è  stata  presentata richiesta  di riversamento, è divenuto definitivo alla data di presentazione della medesima istanza, il riversamento deve  essere effettuato, entro il 3 giugno 2025, per l’intero  importo del credito indebitamente utilizzato.

La normativa emanata rivede altresì alcune disposizioni contenute nell’articolo 5 del Dl n. 146/2021 in tema di indebite fruizioni del credito d’imposta R&S. Nel dettaglio, al comma 12 viene precisato che nei casi in cui la procedura di riversamento riguardi crediti oggetto di atti di recupero o provvedimenti impositivi per i quali penda un contenzioso alla data di presentazione dell’istanza, l’adesione da parte del contribuente è subordinata alla rinuncia al contenzioso, da realizzarsi entro il termine del 3 giugno 2025.

Per gli atti di recupero o provvedimenti impositivi, per i quali alla data del 3 giugno 2025 sia ancora pendente il termine per ricorrere, ossia entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell’atto impugnato, la dichiarazione di adesione si intende come rinuncia alla presentazione del ricorso.

Non da ultimo, il termine di decadenza per l’emissione degli atti di recupero è prorogato di due anni con riferimento ai crediti d’imposta ricerca e sviluppo, utilizzati nel 2016 e 2017.

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